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Sez. U, Sentenza n. 11493 del 24/06/1998 Ud. (dep. 03/11/1998) Rv. 211468 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Specificità - Necessità - Ricorso contro sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Motivi aspecifici - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1998-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211468-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

Nell'ipotesi di impugnazione di una decisione assunta in conformità alla richiesta formulata dalla parte, secondo lo schema procedimentale previsto dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., l'esigenza di specificità del discorso giustificativo della ragione di impugnazione deve ritenersi più pregnante rispetto ad ipotesi di diversa conclusione del giudizio, dato che la censura sul provvedimento che abbia accolto la richiesta dell'impugnante deve impegnarsi a demolire, prima di tutto, proprio quanto richiesto dalla stessa parte; e ciò anche a scongiurare il pericolo di scarsa serietà e correttezza nella gestione del processo. (In motivazione, la S.C. ha affermato che ad essa non spetta il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugnazione, deve essere specifico).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581 lett. C, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)