Sez. U, Ordinanza n. 1141 del 19/01/2007 (Rv. 593871 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Controversie concernenti un illecito permanente - Cessazione della permanenza - Riferimento - Necessità - Residuale giurisdizione amministrativa - Condizioni - Cessazione della permanenza anteriore al 30 giugno 1998 - Rilevanza - Fattispecie in tema di demansionamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, ove la lesione alla situazione giuridica dedotta in giudizio abbia origine da un comportamento caratterizzato da permanenza, si deve far riferimento, ai fini del riparto di giurisdizione, al momento di realizzazione dal fatto dannoso e, quindi, al momento di cessazione della permanenza, con la conseguenza che la possibilità di declaratoria della residuale giurisdizione amministrativa è limitata ai soli casi in cui tale cessazione sia anteriore al 30 giugno 1998. (Nella specie, in cui la controversia concerneva un asserito demansionamento di una dipendente comunale, sollevata dall'incarico dirigenziale ricoperto con provvedimento dell'ottobre 1995 e con l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali solo nel novembre 1999, la S.C., trovandosi in presenza di elementi fattuali successivi al 30 giugno 1998, ha dichiarato la giurisdizione dell'AGO, a nulla rilevando, in applicazione del principio di cui in massima, che gli atti denunziati come illegittimi fossero caratterizzati dalla continuità con atti posti in essere prima del 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)