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Sez. 3, Sentenza n. 8018 del 30/10/1987 (Rv. 455715 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA - IN GENERE - AVVISO DI RILASCIO INTIMATO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA - OPPOSIZIONE - ARTICOLO 47 LEGGE N. 203 DEL 1982 - DEDUCIBILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455715-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA - IN GENERE - AVVISO DI RILASCIO INTIMATO A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA - OPPOSIZIONE - ARTICOLO 47 LEGGE N. 203 DEL 1982 - DEDUCIBILITÀ NEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di controversie agrarie, la disposizione dell'art. 47, comma secondo, della legge n. 203 del 1982, secondo la quale il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva, trova campo di applicazione e, quindi, Sede di deduzione nell'ambito del processo esecutivo e della correlata opposizione all'esecuzione.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)