Sez. 3, Sentenza n. 269 del 19/01/1989 (Rv. 461439 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RILASCIO - TERMINE DELL'ANNATA AGRARIA - DEDUZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO ESECUTIVO.*
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - RILASCIO - TERMINE DELL'ANNATA AGRARIA - DEDUZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO ESECUTIVO.*
In tema di controversie agrarie, la disposizione dell'art. 47, comma secondo, della legge n. 203 del 1982, secondo la quale il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva, trova campo di applicazione e, quindi, Sede di deduzione nell'ambito del processo esecutivo e della correlata opposizione all'esecuzione. (Conf 8018/87, mass n 455715).*
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)