Sez. 5, Sentenza n. 11047 del 22/11/2004 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231061 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE | Misura di prevenzione patrimoniale - Misura cautelare disposta in sede processuale - Effetti sul decreto di confisca ex legge n. 575 del 1965.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - REVOCA, MODIFICAZIONE O SOSPENSIONE
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, l'eventuale misura cautelare reale disposta in sede penale non osta all'adozione della misura di prevenzione sugli stessi beni, i cui effetti rimangono sospesi sino alla definizione del procedimento penale nel cui ambito risulta disposta la misura, e che decade ove venga ordinata la confisca in sede penale, la quale prevale su ogni eventuale misura di prevenzione sullo stesso bene, ma non preclude, in caso diverso, il passaggio in giudicato e la definitività del decreto di confisca ordinata ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)