Sez. 1, Sentenza n. 10237 del 24/01/2003 Cc. (dep. 05/03/2003) Rv. 223665 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Misura di prevenzione patrimoniale - Sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni - Durata massima della sospensione - Termine entro il quale deve intervenire la confisca o la revoca - Perentorietà - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di misura di prevenzione patrimoniale, il provvedimento di sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni non può essere prorogata oltre i dodici mesi entro cui deve intervenire il provvedimento di revoca ovvero quello di confisca, in quanto tale termine ha carattere perentorio e produttivo in caso di mancato rispetto di invalidità del provvedimento. (Nell'occasione la Corte ha precisato che non ci sono ragioni per derogare dalla disciplina stabilita per il sequestro di cui all'art. 2 ter, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575, costituendo ambedue provvedimenti cautelari ablativi dei diritti costituzionali della libertà dell'iniziativa economica e del riconoscimento della proprietà privata).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quater com. 3 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 quinquies com. 2 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 ter com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)