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Sez. 6, Sentenza n. 287 del 18/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215593 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO | Richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di più indagati - Comunicazione al P.M., per l'esecuzione, del provvedimento applicativo nei confronti di alcuni indagati, contenente anche il nominativo di altri coindagati nei confronti dei quali la richiesta sia stata rigettata - Termine per l'appello avverso i provvedimenti di rigetto - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215593-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DEL PUBBLICO MINISTERO

Qualora, a seguito di richiesta del P.M. di misura cautelare nei confronti di più indagati, il g.i.p. accolga la domanda per alcuni e la respinga per altri, la comunicazione al P.M. dell'ordinanza del g.i.p., comprensiva sia del provvedimento cautelare adottato per alcuni sia del provvedimento di rigetto per gli altri, ai fini della esecuzione delle misure nei confronti degli indagati ad esse assoggettati, non equivale a notizia legale anche dei provvedimenti di rigetto, essendo la comunicazione finalizzata esclusivamente allo scopo anzidetto e non anche a quello di portare a conoscenza del P.M. le statuizioni di rigetto. Ne consegue che non decorre da tale data il termine per la proposizione dell'appello del P.M. avverso i provvedimenti di reiezione, bensì dalla data di comunicazione degli stessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)