Sez. 1, Sentenza n. 22705 del 21/04/2005 Cc. (dep. 16/06/2005) Rv. 231766 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - appello - del pubblico ministero | Richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di più indagati - Comunicazione al P.M. per l'esecuzione del provvedimento applicativo nei confronti di alcuni indagati, contenente anche il rigetto della richiesta relativa ad altri soggetti - Termine per l'appello avverso i provvedimenti di rigetto - Decorrenza - Individuazione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - appello - del pubblico ministero
Il termine per la proposizione da parte del P.M. dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del G.i.p. di diniego dell'applicazione della misura cautelare personale relativamente a taluni indagati, inserita in un unico, più ampio provvedimento comprendente anche l'applicazione della misura privativa della libertà personale nei confronti di altri soggetti, decorre dalla comunicazione del provvedimento di rigetto al P.M. e non dal momento in cui il provvedimento viene trasmesso per l'esecuzione all'Ufficio di Procura nei confronti delle persone assoggettate all'ordinanza limitativa della libertà personale. (Fattispecie in cui, a seguito della richiesta del P.M. di misura cautelare nei confronti di più indagati, il G.i.p. aveva accolto la domanda per alcuni e l'aveva respinta per altri, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi nei confronti delle persone ad essi assoggettate, omettendo la prescritta comunicazione dell'ordinanza di rigetto relativa alle altre posizioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)