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Sez. 1 - , Ordinanza n. 17596 del 28/06/2019 (Rv. 654461 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito del professionista - Attività svolta in vista della presentazione dell'istanza di autofallimento - Prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall. - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654461-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare come tale, prededucibile ai sensi dell'art. 111, comma 2, l. fall., trattandosi di norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, comma 4, l. fall., ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 111 com. 2, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 1, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)