Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18922 del 09/09/2014 (Rv. 631883 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Credito del professionista - Attività svolta in vista della presentazione dell'istanza di autofallimento - Prededuzione ex art. 111, secondo comma, legge fall. - Configurabilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il credito del professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per la proposizione dell'istanza di fallimento in proprio - sebbene sia attività che può essere svolta personalmente dal debitore ma che lo stesso ha scelto, per ragioni di opportunità o di convenienza, di affidare ad un esperto di settore - costituisce un credito sorto in funzione della procedura fallimentare e, come tale, è prededucibile ai sensi dell'art. 111, secondo comma, legge fall., che costituisce norma generale, applicabile a tutte le procedure concorsuali, come ormai definitivamente chiarito anche dall'abrogazione dell'art. 182 quater, quarto comma, legge fall. ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 14, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 quater com. 4, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)