Sez. 3, Sentenza n. 13363 del 30/06/2015 (Rv. 635801 - 01)
COMODATO - COMODATARIO - CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLA COSA | Rischi derivanti dalla gestione della "res commodata" - Clausola attributiva della responsabilità al comodatario - Vessatorietà - Ragioni.
COMODATO - COMODATARIO - CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLA COSA
In materia di comodato, la clausola che ponga a carico del comodatario tutti i rischi derivanti dalla gestione della cosa data in comodato ha natura vessatoria, non essendo riproduttiva di alcuna regola legale, posto che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. anche il comodante risponde dei danni derivanti a terzi dalla "res commodata", conservandone la custodia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)