Sez. 3, Sentenza n. 2422 del 09/02/2004 (Rv. 569991 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni - Locazione di immobile - Danni cagionati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato - Responsabilità del conduttore - Coesistema di poteri di gestione e di inerenza sul bene locato in capo a più soggetti al medesimo o a diversi titoli - Responsabilità solidale degli stessi - Danni cagionati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobate - Responsabilità del proprietario - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere - dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Pertanto, la locazione di immobile, la quale determina in linea di principio il trasferimento al conduttore della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, comporta l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore stesso, dal quale discende altresì la responsabilità a suo carico - e, ove la custodia finisca per fare capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino l'attuale coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene, la responsabilità in via solidale a carico di tutti - ex art. 2051 cod. civ. per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, rimanendo, invece, in capo al proprietario la responsabilità dei danni arrecati a terzi dalla strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica, e, quindi, la custodia. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva condannato in solido la comodataria di un appartamento e la conduttrice dello stesso - la quale ne aveva mantenuto il possesso, disponendo, tra l'altro, delle chiavi del medesimo - al risarcimento dei danni cagionati al locale sottostante per effetto di un allagamento causato da un guasto della lavatrice in uso alla comodataria, mantenuta in funzione in assenza della stessa.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)