Sez. 3, Sentenza n. 5709 del 14/03/1983 Ud. (dep. 15/06/1983) Rv. 159555 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - CERTIFICAZIONE DELLA DATA DA PARTE DELL'UFFICIO POSTALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: DATA APPOSTA DALL'IMPUGNANTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - COL MEZZO DI RACCOMANDATA O DEL TELEGRAFO - CERTIFICAZIONE DELLA DATA DA PARTE DELL'UFFICIO POSTALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE: DATA APPOSTA DALL'IMPUGNANTE.*
Qualora il soggetto processuale si serva del mezzo di raccomandata per la proposizione dell'impugnazione, a norma del secondo comma dell'art. 198 cod. proc. pen., soltanto la certificazione dell'ufficio postale, agente come tramite pubblico tra soggetto impugnante ed ufficio destinatario dell'atto di impugnazione, può fungere da strumento di certezza equipollente all'attestazione da parte del cancelliere della data di proposizione dell'impugnazione allorché questa avvenga direttamente davanti a lui. (fattispecie relativa ad inammissibilità dell'impugnazione per ritenuta irrilevanza della data, in contrasto col timbro postale, apposta dall'impugnante nella scrittura contenuta nel plico raccomandato).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 198 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)