Sez. 5, Sentenza n. 3199 del 16/11/1983 Cc. (dep. 12/01/1984) Rv. 162088 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - FORMA - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: SPEDIZIONE A MEZZO DI LETTERA SEMPLICE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - FORMA - PRESENTAZIONE E RICEZIONE - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE: SPEDIZIONE A MEZZO DI LETTERA SEMPLICE.*
La dichiarazione di impugnazione ha contenuto dispositivo e deve essere indirizzata all'organo destinatario (il cancelliere) in forme e con strumenti che ne assicurino oggettivamente la ricezione o la riconoscibilità da parte dello stesso. Questa Forma e questi strumenti non possono essere diversi da quelli normativamente fissati dal legislatore e vincolati allo schema da lui prefigurato, che assegna agli stessi funzione costitutiva del negozio di impugnazione. L'inosservanza dei predetti schemi rende pertanto inammissibile l'impugnazione. (nella specie è stata dichiarata inammissibile una dichiarazione di gravame, pervenuto nei termini in cancelleria, ma spedita con lettera ordinaria). (V mass n 122930; (V mass n 111940; (Conf mass n 159557; (Conf mass n 159555; (Conf mass n 151408; (Conf mass n 131154; (Conf mass n 101175; (contra mass n 135231).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 197, Cod. Proc. Pen. art. 207, Legge 18/06/1955 num. 517 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)