Sez. 3, Sentenza n. 20636 del 22/09/2006 (Rv. 593368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza del giudice di pace - Su causa da decidersi secondo diritto - Declaratoria di incompetenza - Mezzo di impugnazione - Appello al tribunale - Necessità - Normale effetto devolutivo - Conseguenze - Pronuncia di accoglimento - Infondatezza della censura - Pronuncia del tribunale - Qualificazione come sentenza di secondo grado - Esclusione della rimessione al Tribunale quale giudice di primo grado - Accoglimento della censura - Decisione sul merito - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Quando, di fronte ad una declinatoria di competenza da parte del giudice di pace in causa esorbitante dai limiti della sua giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura sia infondata, è investito dell'esame del merito quale giudice dell'appello in conseguenza del normale effetto devolutivo proprio di tale impugnazione restando escluso sia che la pronuncia sul merito possa considerarsi come resa dal tribunale stesso in primo grado, sia che al rigetto dell'appello sul motivo afferente alla competenza debba seguire la rimessione delle parti avanti allo stesso tribunale quale giudice competente affinché la controversia venga decisa in primo grado. Qualora la censura relativa alla declinatoria di competenza sia, invece, fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353, quarto comma, cod. proc. civ., abrogato dall'art. 89, comma primo, della l. n. 353 del 1990, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)