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Sez. 1, Sentenza n. 6520 del 19/03/2007 (Rv. 595437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Sentenza del giudice di pace - Impugnazione per incompetenza - Accoglimento della censura - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Decisione sul merito - Necessità.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

Impugnata innanzi al tribunale una sentenza del giudice di pace affermativa della propria competenza, il giudice d'appello, qualora dichiari nulla la decisione affermando la competenza del tribunale, deve, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)