Sez. 5 - , Sentenza n. 32085 del 12/12/2018 (Rv. 651905 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | IVA - Detrazione - Cessione di beni e cessione d'azienda - Distinzione e conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI
In tema di accertamento dell'IVA, al fine di disconoscere la legittimità della detrazione dell'imposta versata sugli acquisti di singoli beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sul presupposto che tali acquisti integrerebbero la fattispecie della cessione d'azienda, assoggettata ad imposta di registro e non ad IVA, è necessario che gli atti traslativi abbiano ad oggetto un insieme di beni, materiali ed immateriali, che complessivamente costituiscono un'impresa o una parte d'impresa idonea a continuare un'attività economica autonoma. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che, senza adeguatamente motivare sul punto, aveva ritenuto che la cessione di singoli beni strumentali alla ricorrente potesse configurare, sic et simpliciter, una cessione d'azienda, assoggettabile ad imposta di registro.)
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)