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Sez. 5, Sentenza n. 19752 del 28/08/2013 (Rv. 628092 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI | Pluralità di operazioni - Cessione di singoli beni separatamente dall'azienda - Interpretazione degli atti - Art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Natura intrinseca ed effetti giuridici degli atti - Preminenza della causa economica reale e complessiva dell'operazione rispetto alle forme negoziali - Cessione di azienda - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628092-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI

Quando alla cessione d'azienda segua una pluralità di negozi aventi ad oggetto singoli beni, già giacenti nel deposito dell'azienda ceduta e tutti funzionalmente collegati ad essa, costituendone le scorte di magazzino, le operazioni, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, cui rinvia l'art. 2, comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 633 del 1972, vanno considerate nella loro causa economica reale ed unicità, concretando, pur se con più atti negoziali, un'unica cessione d'azienda, da sottoporre ad imposta proporzionale di registro, secondo il valore accertabile ai sensi dell'art. 51, comma quarto del d.P.R. n. 131 del 1986; tale regola interpretativa prescinde da intenti elusivi, eventualmente ma non necessariamente posti a base della scelta negoziale complessa; mentre va esclusa l'assoggettabilità ad IVA delle singole cessioni - altrimenti detraibile dall'impresa cessionaria delle suddette scorte - allorché nessun elemento negoziale autorizzi a valutare atomisticamente le medesime operazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)