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Sez. 2, Sentenza n. 2241 del 02/10/1967 (Rv. 329431 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROVVEDIMENTO - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA CONTROPARTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DISTRATTARIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329431-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROVVEDIMENTO - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA CONTROPARTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DISTRATTARIO - INAMMISSIBILITA.*

Il provvedimento di distrazione delle spese del giudizio, emesso a norma dell'art. 93 cod.proc.civ., ha una sua autonomia processuale rispetto a quanto Forma oggetto del giudizio e costituisce una statuizione solo formalmente cumulata con le altre pronunzie della sentenza. Pertanto, la controparte rimane estranea alla distrazione ed e inammissibile il ricorso per Cassazione che essa proponga nei confronti del procuratore distrattario. (Cfr. 762-62, 2566-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)