Sez. 3, Sentenza n. 3982 del 14/12/1968 (Rv. 337552 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO DELLA PARTE VITTORIOSA- CONDIZIONI- IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNZIA DI DISTRAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO CONTRO IL DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO DELLA PARTE VITTORIOSA- CONDIZIONI- IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNZIA DI DISTRAZIONE - MANCANZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO CONTRO IL DIFENSORE.*
Il difensore della parte vittoriosa nel giudizio di merito, distrattario delle spese, assume la qualita di parte nel giudizio di Cassazione soltanto quando sorge controversia sulla distrazione, e in particolare quando il ricorso investa direttamente la relativa pronunzia. In Mancanza, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile nei suoi confronti. (V. N.2386-68, mass. N. 334742 n.2241-67, mass. N. 329431 n.762-62 n. 2566-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)