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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15407 del 21/06/2017 (Rv. 644715 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Immobile adibito a sede di un seminario - Esenzione - Richiamo all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644715-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), non è esentato dall'imposizione l’immobile adibito a sede di un seminario, atteso che l'art. 16 della l. n. 222 del 1985 (cd. Trattato lateranense), nell’equiparare l’attività di formazione del clero a quella di culto e religione, indicando gli immobili esentati da tributi ordinari e straordinari, pone una norma programmatica, che postula una disposizione di attuazione specifica mancante con riferimento alla tassa anzidetta, e dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1985 num. 222 art. 16, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 com. 1 lett. I CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)