Sez. 5, Sentenza n. 4027 del 14/03/2012 (Rv. 621523 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Esenzione - Pontificia Università Gregoriana - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
L'immobile adibito a sede della Pontificia Università Gregoriana non è esentato dalla tassa sui rifiuti solidi urbani, perché l'art. 16 del Trattato lateranense, laddove stabilisce che lo stesso sarà esente da tributi ordinari e straordinari, verso lo Stato come verso qualunque altro ente, pone una norma programmatica che richiede una disposizione di attuazione, non adottata, però, con specifico riferimento alla tassa indicata, e tanto più necessaria in quanto la stessa ha sempre avuto la valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, sicché la produzione ed il conferimento di rifiuti costituiscono la "ratio" dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 11, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 68, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)