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Sez. 2, Sentenza n. 8632 del 03/05/1972 Ud. (dep. 22/12/1972) Rv. 122803 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE SOGGETTIVO DELL'ATTENUANTE - RIFERIMENTO ALLA VOLONTA DEL COLPEVOLE E NON A QUELLA DELLA PERSONA OFFESA AI FINI DELL'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - TRANSAZIONE FRA COLPEVOLE E PERSONA OFFESA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*
Stato
decisa il 1972-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122803-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE SOGGETTIVO DELL'ATTENUANTE - RIFERIMENTO ALLA VOLONTA DEL COLPEVOLE E NON A QUELLA DELLA PERSONA OFFESA AI FINI DELL'APPLICABILITA DELL'ATTENUANTE - TRANSAZIONE FRA COLPEVOLE E PERSONA OFFESA - INAPPLICABILITA DELL'ATTENUANTE.*

La circostanza attenuante prevista dall'art 62 n 6 cod pen(riparazione del danno)ha carattere soggettivo e, data la sua ratio, che consiste nel ravvedimento del colpevole, occorre considerare la volonta di questi, di risarcire completamente il danno e non del soggetto passivo del reato, che abbia dichiarato di ritenersi soddisfatto della somma di danaro ottenuta a titolo di risarcimento. Se l'interferenza delle due volonta puo dare luogo a incertezze nel caso della rinunzia o del rifiuto al risarcimento da parte del soggetto offeso, tale incertezza non puo sussistere nel caso di transazione che per sua natura non e idonea a produrre un risarcimento integrale del danno.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)