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Sez. 1, Sentenza n. 3301 del 07/12/1977 Ud. (dep. 21/03/1978) Rv. 138396 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE SOGGETTIVO DELL'ATTENUANTE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1977-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138396-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - CARATTERE SOGGETTIVO DELL'ATTENUANTE - CONSEGUENZE.*

La circostanza attenuante del risarcimento del danno ha natura soggettiva e la corrispondente diminuzione di pena trova la sua giustificazione non tanto nella restaurazione del patrimonio della vittima, quanto nella considerazione che l'avvenuto risarcimento del danno, anteriormente al giudizio, si presenta quale manifestazione concreta del sopravvenuto ravvedimento del reo e, conseguentemente, della sua minore pericolosita. Cio non esclude, comunque, che il risarcimento del danno deve essere integrale, volontario ed effettivo e che l'accertamento della sussistenza, in concreto, del requisito dell'integralita del risarcimento deve essere obbligatoriamente compiuto dal giudice, con la conseguenza che sono del tutto irrilevanti le affermazioni rese al riguardo dal danneggiato o le avvenute transazioni. (sul carattere soggettivo dell'attenuante e sulla sua ratio, Cfr mass n 131881, anno 1976; Cfr mass n 122803, anno 1972; Cfr mass n 111219, anno 1969; Cfr mass n 105466, anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)