Sez. 4, Sentenza n. 4340 del 24/11/2015 Ud. (dep. 02/02/2016) Rv. 265977 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Capo cantiere - Posizione di garanzia - Obblighi - Dovere di segnalare situazioni di pericolo e di impedire prassi lavorative "contra legem" - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME
In tema di sicurezza sul lavoro, il capo cantiere, la cui posizione è assimilabile a quella del preposto, assume la qualità di garante dell'obbligo di assicurare la sicurezza sul lavoro, tra cui rientra il dovere di segnalare situazioni di pericolo per l'incolumità dei lavoratori e di impedire prassi lavorative "contra legem". (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità del capo-cantiere in ordine al reato di omicidio colposo per non aver impedito che i lavoratori operassero quotidianamente all'interno di uno scavo privo delle idonee armature di sostegno).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)