diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 39920 del 28/09/2007 Cc. (dep. 29/10/2007) Rv. 237870 - 01

NULLITÀ - NULLITÀ RELATIVE - IN GENERE | Ordinanza ex art. 309 cod.proc.pen. - Omessa sottoscrizione del presidente effettivo del collegio decidente - Conseguenze - Nullità relativa - Deducibilità con i motivi nuovi a sostegno del ricorso per cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237870-01

NULLITÀ - NULLITÀ RELATIVE - IN GENERE

In tema di sottoscrizione dell'ordinanza collegiale ex art. 309 cod.proc.pen., costituisce nullità relativa, non deducibile con i "motivi nuovi" a sostegno del ricorso per cassazione, la mancata apposizione in calce alla motivazione della firma del presidente che ha effettivamente presieduto il collegio, sottoscrivendo il dispositivo del provvedimento, e l'erronea sottoscrizione, in qualità di presidente, da parte di un magistrato che non ha fatto parte di quel collegio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)