Sez. 6, Sentenza n. 3986 del 01/02/1996 Ud. (dep. 17/04/1996) Rv. 204779 - 01
Sentenza - Nullità | Sentenza priva della firma del Presidente - Nullità - Sussistenza - Nullità assoluta - Esclusione - Nullità relativa - Sussistenza - Ragione - Conseguenza.
Sentenza - Nullità
Qualora la sentenza sia priva, per qualsivoglia causa della firma del Presidente del collegio giudicante, si realizza - secondo il dettato dell'art. 475 cod. proc. pen. 1930 e dell'art. 546 del nuovo codice di rito - una ipotesi di nullità e non già di mera irregolarità: il dato legislativo infatti è tale da ritenere che siffatta sanzione, espressamente prevista dalle citate norme, si riferisca a ciascuna delle richieste sottoscrizioni (quella del Presidente e quella dell'estensore). L'invalidità in questione non rientra peraltro tra le nullità di carattere assoluto o di ordine generale, ma si configura come relativa; ciò in quanto la sottoscrizione della sentenza attiene al momento formativo della documentazione e non a quello della decisione e pertanto non riguarda la capacità e la costituzione del giudice. Conseguentemente la relativa eccezione deve essere sollevata a pena di decadenza nell'atto di gravame avverso la sentenza stessa, con esclusione della possibilità di formularla solo nel corso del giudizio di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6, Legge 08/08/1977 num. 532 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)