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Sez. 1, Sentenza n. 5970 del 17/11/1979 (Rv. 402655 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO DI OLIVA - IMPOSTA PREVISTA DAGLI ARTT 17 E 19 DEL DL N 912 DEL 1966 - SOGGETTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 19 PREDETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402655-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLIO DI OLIVA - IMPOSTA PREVISTA DAGLI ARTT 17 E 19 DEL DL N 912 DEL 1966 - SOGGETTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 19 PREDETTO - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva prevista dagli artt 17 e 19 del DL 9 novembre 1966, n 912 (convertito con modifiche nella legge 23 dicembre 1966, n 1143), colpisce i fabbricanti, e cioe gli esercenti degli oleifici, e non gia i produttori, e cioe i coltivatori, o, comunque, i detentori delle olive che, con la trasformazione delle olive in olio - ancorche ottenuta con l'ausilio di terzi, cessionari delle olive - immettono l'olio nel consumo per il conseguimento di un utile. Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di illegittimita costituzionale dello art 19 del predetto decreto, per contrasto con gli artt 3 e 53 cost, in quanto il titolare del frantoio, esercente la molitura delle olive, non e chiamato a corrispondere un tributo per conto di un altro contribuente (e cioe il produttore), con violazione dei principi di eguaglianza e della effettiva capacita tributaria, ma e il vero destinatario del tributo, il cui presupposto e appunto la trasformazione del frutto in olio commestibile. (V 4026/76, mass n 382689).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 19, Legge 23/12/1966 num. 1143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)