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Sez. 3, Sentenza n. 4026 del 05/11/1976 (Rv. 382689 - 01)

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII - CONTRIBUTO D'INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO - PRODUTTORE DELL'OLIO - NOZIONE - CONTRATTO DI GABELLA - SPETTANZA DEL CONTRIBUTO - AL COLTIVATORE DELLE OLIVE.*
Stato
decisa il 1976-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382689-01

AGRICOLTURA - OLIVICOLTURA ED OLII - CONTRIBUTO D'INTEGRAZIONE DEL PREZZO DELL'OLIO - PRODUTTORE DELL'OLIO - NOZIONE - CONTRATTO DI GABELLA - SPETTANZA DEL CONTRIBUTO - AL COLTIVATORE DELLE OLIVE.*

Ai fini dell'attribuzione del contributo di integrazione del prezzo dell'olio di cui all'art 3 del DL 9 novembre 1966, n 912, deve considerarsi produttore di olio il coltivatore di olive, che, con la trasformazione delle olive in olio - ancorche ottenuta con l'ausilio di terzi, cessionari delle olive - immette l'olio nel consumo per il conseguimento di un utile. Pertanto, nel contratto di gabella, col quale il produttore di olive, avvalendosi dei piu svariati schemi contrattuali (cottimo, appalto, permuta, ecc), realizza il vantaggio economico della produzione di un'annata agraria senza procedere alla raccolta dei frutti - da lui affidata ad altra persona che fa propri i frutti, procede solitamente alla loro trasformazione in olio e si obbliga a versare un determinato corrispettivo costituito, in genere, da una determinata quantita di olio ricavato dalle olive raccolte - il contributo di integrazione spetta al coltivatore di olive e non a colui che procede alla loro raccolta e trasformazione in olio. (Conf 2538/72, mass n 360044).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/11/1966 num. 912 art. 3, Legge 23/12/1966 num. 1143 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)