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Sez. U, Sentenza n. 5350 del 04/12/1989 (Rv. 464473 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DIRETTA A CONTESTARE LA LEGITTIMA DELLA PRETESA DEL COMUNE - DOMANDA DI RIPETIZIONE DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464473-01

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - GIURISDIZIONE - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DIRETTA A CONTESTARE LA LEGITTIMA DELLA PRETESA DEL COMUNE - DOMANDA DI RIPETIZIONE DI SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA - INCLUSIONE.*

Nelle controversie inerenti alla Determinazione e liquidazione dei contributi di urbanizzazione, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, deve essere affermata indipendentemente dal fatto che la domanda sia diretta a contestare la legittimità della pretesa di pagamento avanzata dal comune, ovvero ad ottenere la ripetizione di quanto si assuma indebitamente versato. (V 2957/84, mass n 435003; (V 2885/84, mass n 434938).*

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)