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Sez. U, Sentenza n. 2957 del 15/05/1984 (Rv. 435003 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA, CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI RELATIVE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE DEI PREDETTI CONTRIBUTI, ANZICHÉ IN SEDE DI CONCESSIONE EDILIZIA, IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE DI LOTTIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435003-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONCESSIONE EDILIZIA, CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE E SANZIONI RELATIVE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE DEI PREDETTI CONTRIBUTI, ANZICHÉ IN SEDE DI CONCESSIONE EDILIZIA, IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE DI LOTTIZZAZIONE - IRRILEVANZA.*

L'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 sull'edificabilità dei suoli, il quale devolve al tribunale amministrativo regionale "i ricorsi contro il provvedimento con il quale la concessione edilizia viene data o negata, nonché contro la Determinazione e la liquidazione del contributo e delle sanzioni previste dagli artt. 15 e 18", introduce un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che investe, senza deroghe o limitazioni, e nel rispetto dei principi fissati dagli artt. 103 primo comma e 113 della Costituzione, tutte le controversie attinenti alle suddette materie. In particolare, con riguardo ai contributi per oneri di urbanizzazione, detta giurisdizione esclusiva va affermata su ogni domanda proposta contro il comune per denunciare l'illegittimità della loro imposizione o quantificazione, ovvero per chiedere la ripetizione di quanto si assuma indebitamente corrisposto per tale titolo (ivi comprese le richieste accessorie di interessi e rivalutazione fondate sul mero fatto dell'indebito pagamento), mentre resta a tal fine irrilevante che detti contributi siano stati fissati, anziché in Sede di concessione edilizia, in Sede di autorizzazione di lottizzazione, e che, quindi, quella domanda di ripetizione venga collegata alla dedotta nullità delle convenzioni di lottizzazione stipulate in attuazione delle illegittime determinazioni dell'autorità municipale. (V 4831/80, mass n 408657).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)