Sez. L, Sentenza n. 14620 del 28/12/1999 (Rv. 532551 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE) | Interposizione fittizia di persona nella presentazione di una domanda di brevetto di invenzione industriale - Deduzione di prova indiziaria al riguardo - Omessa valutazione degli indizi nella loro globalità - Valorizzazione di mere congetture difensive - Vizio della decisione deducibile in cassazione - Sussistenza.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - IN GENERE (NOZIONE)
In caso di ricorso ad una prova indiziaria, mediante la deduzione di una serie circostanza specifiche, al fine di provare un'interposizione fittizia di persona nella presentazione di una domanda di brevetto di invenzione industriale e la conseguente violazione del diritto dell'impresa attrice all'applicazione della disciplina sulle "invenzioni di servizio" (cioè realizzate nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto), è viziata e deve essere annullata la sentenza del giudice di merito che ometta di valutare tutti gli indizi nella loro globalità, limitandosi a valorizzare mere congetture relative a un'ipotesi di svolgimento dei fatti dedotta dalle parti resistenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)