diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4091 del 12/05/1990 (Rv. 467108 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONE DI SERVIZIO E INVENZIONE DI AZIENDA - DISTINZIONE - ESTREMI RELATIVI - CONSEGUENTI DIRITTI DEL PRESTATORE - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467108-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - INVENZIONI INDUSTRIALI - DEL PRESTATORE DI LAVORO - INVENZIONE DI SERVIZIO E INVENZIONE DI AZIENDA - DISTINZIONE - ESTREMI RELATIVI - CONSEGUENTI DIRITTI DEL PRESTATORE - INDIVIDUAZIONE.*

La fattispecie dell'invenzione di servizio e dell'invenzione di azienda, previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 23 del R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, si caratterizzano per il fatto che nella prima l'invenzione è realizzata nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e come tale specificamente retribuita, sicché l'inventore ha solo il diritto di esserne riconosciuto autore, mentre nella seconda (cosiddetta invenzione di azienda) l'invenzione è il frutto di un'attività inventiva svolta occasionalmente, ossia non compresa, con previsione di specifica retribuzione, fra le mansioni del dipendente, il quale perciò ha diritto non solo ad esserne riconosciuto autore ma anche ad un equo premio. (V 6117/85, mass n 443258; (V 6117/85, mass n 443256; (V 329/79, mass n 396417; (V 3509/72, mass n 361442).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)