Sez. 4, Sentenza n. 4680 del 09/12/1999 Cc. (dep. 22/01/2000) Rv. 215449 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Condanna in primo e secondo grado - Durata della custodia cautelare - Diversità di disciplina - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, dell'art. 303, comma 1, lett.d, parte seconda, cod. proc. pen. atteso che il diverso trattamento della durata dei termini di custodia cautelare previsto nel caso di "doppia condanna" trova la sua giustificazione, anche sul piano della ragionevolezza, nell'affievolimento della presunzione di innocenza in presenza di una condanna intervenuta in primo e secondo grado e quindi di un doppio giudizio di colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)