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Sez. 1, Sentenza n. 31319 del 28/02/2002 Cc. (dep. 19/09/2002) Rv. 222291 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Termine aggiunto di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3 bis - Imputabilità per la parte eventualmente residua nel grado di cassazione - Applicabilità della disciplina nell'ipotesi di "doppia condanna" - Esclusione - Operatività dei termini complessivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222291-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE

La disciplina contenuta nell'art. 303, comma 1, lett. b), n.3 bis cod. proc. pen., introdotta dal d.l. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2001, n. 4 - che prevede per taluni gravi reati, indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen., un aumento fino a sei mesi del termine di fase relativo al dibattimento di primo grado, da imputare a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero, e per la parte residua, al termine di cui al comma 1, lettera d), relativo alla fase compresa tra la pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello ed il passaggio in giudicato della stessa, con la conseguenza che, in quest'ultimo caso, il termine di fase previsto dalla lett. d) va proporzionalmente ridotto - non ha abrogato la norma generale in tema di doppia condanna, sicché essa non trova applicazione quando sia intervenuta una doppia condanna di merito, in primo grado e in grado di appello, ovvero quando l'impugnazione, dopo la condanna di appello, sia stata proposta solo dal P.M. poiché, in tale ipotesi, scatta l'operatività dei termini complessivi prevista dall'art. 303, comma 4, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 CORTE COST., Legge 19/01/2001 num. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)