Sez. L, Sentenza n. 846 del 30/01/1988 (Rv. 457239 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI - ISCRIZIONE DEI MEZZADRI COLONI E RELATIVI FAMILIARI - PRESUPPOSTI - ATTUALITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI - ISCRIZIONE DEI MEZZADRI COLONI E RELATIVI FAMILIARI - PRESUPPOSTI - ATTUALITÀ DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO.*
La facoltà, prevista - in favore dei mezzadri, coloni e relativi familiari - dall'art. 1 d.P.R. n. 1434 del 1970 di iscrizione nella Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, purché venga presentata apposita domanda nel termine di tre anni, presuppone l'attualità dell'Esercizio dell'attività di coltivatore diretto e quindi non è esercitabile da coloro che - pur essendo stati assoggettati allo Obbligo assicurativo - abbiano cessato dall'attività suddetta; né tale indefettibile presupposto è venuto meno per il fatto che il termine suddetto sia stato riaperto dall'art. 11 della legge n. 29 del 1979. (V 2010/84, mass n 434079).*
Riferimenti normativi: DPR 28/12/1970 num. 1434 art. 2 com. 1, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)