Sez. L, Sentenza n. 2010 del 27/03/1984 (Rv. 434079 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - MEZZADRI E COLONI - TITOLARITÀ DELLA PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PREVISTA DALLE NORME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.P.R. N. 1434 DEL 1970 RELATIVA AL COMPUTO DEI CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLA GESTIONE SPECIALE - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - MEZZADRI E COLONI - TITOLARITÀ DELLA PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE SPECIALE - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PREVISTA DALLE NORME DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - INSUSSISTENZA - LIMITI - DISCIPLINA EX ART. 7 DEL D.P.R. N. 1434 DEL 1970 RELATIVA AL COMPUTO DEI CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLA GESTIONE SPECIALE - IRRILEVANZA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 38 COST. - ESCLUSIONE.*
A norma del primo comma dell'art. 2 ter del d.l. 2 marzo 1974 n. 30, aggiunto dalla legge di conversione 16 aprile 1974 n. 114, i mezzadri ed i coloni titolari di pensione a carico della gestione speciale non hanno diritto alla liquidazione della pensione prevista dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti qualora in questa non risultino perfezionati tutti i requisiti indipendentemente dai contributi accreditati nella gestione speciale predetta. Nè rileva in contrario il disposto del primo comma dell'art. 7 del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1434 (che, per i coloni ed i mezzadri, compresi gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, i quali ottengano l'inserimento nell'Assicurazione generale obbligatoria, prevede la computabilità - per il conseguimento del diritto alla pensione in tale Assicurazione - dei contributi accreditati nella gestione speciale), atteso che la citata disposizione di tale art. 7 - del quale la Corte costituzionale, con sentenza n. 42 del 1982, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 cost. - riguarda soltanto i coloni ed i mezzadri non titolari di pensione e non anche i coloni ed i mezzadri già pensionati, per i quali, invece, provvede separatamente il secondo comma dello stesso art. 7. La disciplina suesposta - e, in particolare, il primo comma dell'art. 2 ter del d.l. del 1974 - manifestamente non è in contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, giacché il compito di determinare l'entità delle prestazioni previdenziali e di fissarne i presupposti è riservato all'apprezzamento del legislatore ordinario e non è ravvisabile violazione del principio di uguaglianza in ordine a situazioni obiettivamente diverse, mentre la parificazione della tutela previdenziale non può non attuarsi, anche in rapporto ai conseguenti oneri finanziari, con ragionata gradualità. (V 126/77, Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 76, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 32, DPR 28/12/1970 num. 1434 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)