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Sez. L, Sentenza n. 3575 del 27/10/1975 (Rv. 377770 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA - INSERIMENTO NELLA DOMANDA GIUDIZIALE - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DECORRENZA DALLA DOMANDA.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377770-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DICHIARAZIONE DI AVVALERSI DELLA CLAUSOLA - INSERIMENTO NELLA DOMANDA GIUDIZIALE - CONSEGUENZE - RISOLUZIONE DI DIRITTO - DECORRENZA DALLA DOMANDA.*

Non e necessario che la dichiarazione richiesta dall'art 1456, secondo comma, cod civ, per la risoluzione di diritto del contratto, sia fatta dalla parte fuori del giudizio e prima di questo. Essa puo bene essere contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio e, in tale ipotesi, se la domanda e fondata, la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore, ma questo non toglie che essa, ancorche formi oggetto di pronuncia del giudice, sia pur sempre una risoluzione di diritto e si intenda verificata per il mancato adempimento dell'obbligazione specificatamente indicata nella clausola risolutiva espressa. (Conf 1656/73, mass n 364549; V 2460/71, mass n 353453).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)