Sez. 3, Sentenza n. 1656 del 08/06/1973 (Rv. 364549 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DICHIARAZIONE DI VOLERSENE AVVALERE - INSERIMENTO NELLA CITAZIONE - SUFFICIENZA - RISOLUZIONE - RETROAZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - DICHIARAZIONE DI VOLERSENE AVVALERE - INSERIMENTO NELLA CITAZIONE - SUFFICIENZA - RISOLUZIONE - RETROAZIONE AL MOMENTO DELLA DOMANDA.*
Non e necessario che la dichiarazione richiesta dall'art 1456, secondo comma, cod civ per la risoluzione di diritto del contratto sia fatta dal creditore fuori del giudizio e prima di esso. Essa puo bene essere contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio con il quale si richiede che venga dichiarata la risoluzione. In tale ipotesi, se la domanda e fondata, la risoluzione retroagisce al momento della domanda e non ad un momento anteriore, ma questo non toglie che essa, ancorche formi oggetto di pronuncia del giudice, sia pur sempre una risoluzione di diritto e si intenda verificata per il mancato adempimento dell'obbligazione specificamente indicata nella clausola risolutiva espressa. (V 3492/71, mass n 355131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)