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Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 04/02/2025 (Rv. 673944-01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Cessione di azienda con effetti differiti - Termine ex art. 2558, comma 2, c.c. - Dies a quo - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673944-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Nella cessione di azienda con effetti differiti rispetto alla sua stipulazione, il termine di tre mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., il terzo contraente può recedere in presenza di una giusta causa, decorre dal momento in cui egli ha notizia della verificazione dell'effetto traslativo e non da quello in cui viene a conoscenza del perfezionamento del negozio di cessione.

Cod. Civ. art. 2558 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)