diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 19870 del 15/09/2009 (Rv. 610213 - 01)

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI | Art. 2558, secondo comma, cod.civ. - Responsabilità del cedente nei confronti del cessionario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610213-01

AZIENDA - CESSIONE - SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

In caso di cessione d'azienda, che comporta la successione "ope legis" nei contratti stipulati per l'esercizio della stessa, il cedente risponde del buon fine di tali contratti soltanto nei confronti del cessionario, ai sensi dell'art. 2558, secondo comma, cod.civ., e non anche nei confronti del contraente ceduto, al quale la legge accorda quale unica forma di tutela il diritto di recesso. Il cessionario d'azienda, infatti, si trova obbligato a subire le eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli derivanti dalla caducazione dei rapporti contrattuali già rientranti nel patrimonio dell'azienda e sui quali aveva fatto affidamento, mentre il ceduto non può vantare alcun titolo di responsabilità contrattuale od aquiliana nei confronti del cedente, in ragione, del primo caso, dell'intervenuta novazione soggettiva del negozio e, nel secondo caso, della liceità in sé della cessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)