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Sez. 3, Sentenza n. 14688 del 02/10/2003 (Rv. 567307 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Disciplina dell'art. 1283 cod. civ. - Convenzione successiva alla scadenza - Mancanza - Interessi sugli interessi scaduti chiesti dalla domanda giudiziale - Misura legale.
Stato
decisa il 2003-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567307-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

In tema di obbligazioni pecuniarie, l'art. 1283 cod. civ. disciplina l'anatocismo prevedendo che "in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi". Ne consegue che, in mancanza di una convenzione successiva alla scadenza che determini un tasso diverso, gli interessi sugli interessi scaduti, chiesti dalla domanda giudiziale, sono dovuti esclusivamente nella misura legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)