Sez. 3, Sentenza n. 17813 del 13/12/2002 (Rv. 559216 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Patto con il quale le parti, per il ritardo nell'adempimento, stabiliscano l'obbligo degli interessi e ne determinino la misura - Qualificazione di tale patto come penale - Disciplina dell'anatocismo - Applicabilità - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO
La disciplina dell'anatocismo si applica ad un patto, qualificato dal giudice di merito come clausola penale, con cui le parti, per il caso di ritardo nell'adempimento di obbligazione pecuniaria, stabiliscano siano dovuti interessi e ne determinano la misura (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con riferimento ad una pattuizione con la quale il debitore si impegnava a pagare, in caso di mancata restituzione della somma oggetto di obbligazione alla data pattuita, un interesse annuo del 24 per cento composto, aveva qualificato la pattuizione stessa come "penale" ed aveva conseguentemente escluso l'applicabilità della disciplina dell'anatocismo, di cui all'art. 1283 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)