Sez. L, Sentenza n. 9851 del 06/07/2002 (Rv. 555596 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mandante - Capacità - Sussistenza - Presunzione - Configurabilità - Accertamento, in corso di causa, dell' invalidità al 100 per cento e dell'incapacità ad attendere alle occupazioni quotidiane di vita - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In materia di procedimento civile, la presupposta ed implicita sussistenza della capacità del conferente il mandato alle liti non può ritenersi minimamente scalfita dall'accertamento in corso di causa della sua invalidità al 100 per cento e della sua impossibilità di attendere alle occupazioni quotidiane di vita, stante la sostanziale differenza tra la malattia mentale e la incapacità naturale (quest'ultima integrante la mancanza o comunque la grave menomazione delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio, il cui accertamento neanche minimamente si pone in alternativa con la pregiudiziale azione di accertamento di uno "status").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 428, Cod. Civ. art. 414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)