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Sez. L, Sentenza n. 4834 del 04/04/2002 (Rv. 553514 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO | Indennità di accompagnamento o pensione di inabilità - Accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità - Incidenza sullo status della persona - Esclusione - Interferenza con le attribuzioni del Tribunale in sede camerale ex art. 712 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553514-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI) - PROCEDIMENTO

L'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono, non costituisce accertamento sullo "status" della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, giacché i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo, per le condizioni di abituale infermità di mente - e, in minor misura, dell'inabilitando -, di provvedere ai propri interessi) sono diversi da quelli di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari al riconoscimento della pensione di inabilità o dell'indennità di accompagnamento. Ne consegue che non eccede dall'ambito delle proprie competenze, a scapito di quelle del Tribunale in sede camerale ai sensi dell'art. 712 cod. proc. civ., il giudice che accerti le condizioni di invalidità o i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o della pensione di inabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 712, Legge 30/03/1971 num. 118 CORTE COST., Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)