diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 608 del 17/01/2003 (Rv. 559803 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE | Danni subiti da un minore di età - Lucro cessante - Accertamento e liquidazione - Criteri - Riferimento alla data di presumibile inserimento nel mondo del lavoro - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559803-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE

In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora al momento dell'infortunio il soggetto leso non sia titolare di un reddito, in quanto non ha ancora raggiunto l'età lavorativa, non può essere escluso il danno futuro da invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, inciderà sulla capacità di guadagno ed esso deve essere liquidato con riferimento alla probabile data in cui questi inizierà un'attività remunerata (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato il danno futuro subito all'età di 17 anni da un minore dedito agli studi, applicando quale base di calcolo il triplo della pensione sociale ed il coefficiente di capitalizzazione stabilito per una persona dell'età di 24 anni, ritenendo, sulla scorta delle risultanze processuali, che a detta età egli avrebbe concluso il ciclo di studi, inserendosi nel mondo del lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)