Sez. 2, Sentenza n. 1636 del 07/06/1973 (Rv. 364512 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE - ERRONEA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA IN QUANTO RITENUTA PETITORIA, D'UNA DOMANDA PROPOSTA IN SEDE POSSESSORIA - APPELLO - RIMESSIONE AL PRETORE - ESCLUSIONE - POTERI DECISIONALI DEL TRIBUNALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE - ERRONEA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITA IN QUANTO RITENUTA PETITORIA, D'UNA DOMANDA PROPOSTA IN SEDE POSSESSORIA - APPELLO - RIMESSIONE AL PRETORE - ESCLUSIONE - POTERI DECISIONALI DEL TRIBUNALE.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione impone solo che la domanda venga sottoposta a due giudici di grado diverso e non pure che il merito della domanda stessa venga deciso da entrambi i giudici. Pertanto se il pretore in Sede possessoria erroneamente ha ritenuto inammissibile una domanda in quanto l'ha considerata petitoria, il tribunale, in grado di appello, rilevando l'errore, non deve rimettere la causa al primo giudice, bensi trattenerla e deciderla nel merito. (V 276/71, mass n 349744).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)