Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 22/02/2000 (Rv. 534225 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Mancata restituzione alla scadenza - Assenza di irreversibile trasformazione - Mera occupazione illegittima - Risarcimento - Interesse legale sul valore venale - Legittimità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Nell'ipotesi in cui l'occupazione di un fondo si protragga oltre la scadenza del termine di occupazione legittima, senza che peraltro si verifichi la perdita della proprietà per irreversibile trasformazione, il danno derivante dalla mera illegittima occupazione è risarcibile in termini di interesse legale sul valore venale del fondo, restando inapplicabile il criterio di cui all'art. 5 bis, comma settimo bis, legge 8 agosto 1992 n. 359, come introdotto dall'art. 3, comma sessantacinquesimo, legge 23 dicembre 1996 n. 662.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)