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Sez. L, Sentenza n. 24041 del 25/09/2008 (Rv. 604779 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Contenzioso giurisdizionale - Accertamento della validità della posizione assicurativa - Sopravvenienza del provvedimento del Comitato regionale dell'Istituto di cui all'art. 43 della legge n. 88 del 1989 - Rilevanza in sede giudiziale - Esclusione - Preesistenza dell'accertamento rispetto a ricorso introduttivo - Onere della domanda riconvenzionale da parte dell'INPS - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604779-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In tema di contributi previdenziali ed in ipotesi di contenzioso giurisdizionale, ove l'assicurato chiami in giudizio l'INPS per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, della validità della posizione assicurativa, ove sopravvenga il provvedimento favorevole del Comitato regionale dell'Istituto di cui all'art. 43 della n. 88 del 1989, non esistente al tempo del ricorso introduttivo e, pertanto, non dedotto in quest'ultimo, di detto provvedimento non può tenersi conto nella sede giudiziale, atteso che le posizioni delle parti in giudizio sono da considerarsi cristallizzate ed immodificabili. Diversamente, ove detto provvedimento preesista rispetto al ricorso, l'Istituto che intenda confutare la validità dell'accertamento effettuato dal suo organo amministrativo contenzioso è tenuto ad impugnarlo in sede di autotutela, proponendo apposita domanda riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)