Sez. L, Sentenza n. 789 del 17/01/2005 (Rv. 578873 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Enti previdenziali - INPS - Annullamento di contribuzione figurativa - Ricorso dell'assicurato - Comitato regionale - Accoglimento del ricorso amministrativo - Successivo contenzioso giurisdizionale - Onere probatorio - Incidenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In tema di contributi previdenziali ed in ipotesi di contenzioso giurisdizionale, ove l'assicurato abbia impugnato innanzi al Comitato regionale il provvedimento dell'INPS di annullamento della sua contribuzione figurativa relativa ad un periodo di aspettativa ex art. 31 Stat. Lav. in ragione della asserita simulazione assoluta del rapporto ed il Comitato regionale abbia accolto il ricorso con decisione definitiva, non oggetto di autotutela dell'Istituto ex art. 46, nono comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'assicurato stesso, che abbia convenuto in giudizio l'INPS per la determinazione del trattamento pensionistico spettante, è esonerato - quanto all'incidenza della contribuzione figurativa - dalla prova della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo di aspettativa, mentre può l'INPS domandare l'accertamento - e offrire la prova - dell'allegata simulazione.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 443, Costituzione art. 24, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)